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Data: 16/11/2019
Testata Giornalistica: IL CENTRO
    IL CENTRO

Aeroporto, è legittima la revoca alla Xpress Il Tar dà ragione al Comune, ma la società potrà continuare a gestire lo scalo fino alla scelta del nuovo concessionario attraverso una gara d'appalto

L'AQUILA Il Comune dell'Aquila ha revocato in maniera legittima, nel settembre del 2018, la convenzione con la quale anni prima aveva affidato la gestione dell'aeroporto di Preturo alla Xpress srl. Lo ha deciso il Tar (con una sentenza pubblicata ieri) che in questo modo mette la parola fine (salvo ulteriori ricorsi) a una vicenda che si è trascinata tra polemiche e accuse reciproche.I giudici amministrativi hanno accolto solo un punto del ricorso della Xpress e questo significa che la società potrà continuare la gestione fino alla scelta (attraverso una gara d'appalto che il Comune sta predisponendo) del nuovo concessionario. Per il resto il Tribunale amministrativo regionale ha convenuto sul fatto che la Xpress non ha rispettato gli impegni presi al momento della firma della convenzione e in particolare sottolinea la mancata attivazione dei voli commerciali.Per il Tar «il contratto prevede, tra gli obblighi del concessionario, quello di mantenere in esercizio lo scalo aeroportuale, senza soluzione di continuità con il precedente gestore, per lo svolgimento dell'attività turistica e civile; inoltre il concessionario decade automaticamente dalla concessione nel caso di mancata apertura dello scalo all'attività commerciale e/o di aviazione generale. L'apertura dello scalo all'attività commerciale», è scritto nella sentenza dei giudici amministrativi, «costituiva una delle principali obbligazioni assunte dalla concessionaria, come si evince anche dal contenuto della sua offerta tecnica presentata nella gara indetta per l'affidamento del servizio di gestione dell'aeroporto. Al riguardo, se è vero che l'apertura al traffico commerciale fu in un primo momento autorizzata dall'Enac con provvedimento del 18 novembre 2013, è altrettanto vero che detta autorizzazione è stata poi revocata con provvedimento del 13 aprile 2015, decisione che disponeva conseguentemente la chiusura dello scalo al traffico commerciale con effetto immediato dal 13 aprile 2015».Dunque, secondo la sentenza del Tar, «l'assunto del ricorrente, il quale afferma di aver comunque avviato voli di natura commerciale risulta smentito dai sopracitati provvedimenti dell'Enac, che peraltro non risultano impugnati. L'Enac ha, infatti, accertato che nessuno dei dati programmatici contenuti nel prospetto economico presentato dalla società Xpress è stato attuato nel biennio di riferimento. Non risulta che successivamente sia stata disposta in favore di Xpress una nuova autorizzazione per la riapertura dello scalo all'aviazione commerciale, il che rende inconferente ogni rilievo o disquisizione in merito all'effettivo numero dei voli commerciali».


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