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Data: 19/03/2020
Testata Giornalistica: NEWS TOWN
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Coronavirus, Marsilio firma ordinanza per riduzione trasporti ferroviari dell’80%

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L’AQUILA – Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza n. 8 che prevede misure urgenti relative al trasporto pubblico. Nel particolare è stata prevista la riduzione fino al 80% dei servizi ferroviari al fine di evitare eventuali contagi, fermo restando la distanza di un metro tra le persone a bordo dei treni. L’ordinanza autorizza inoltre la liquidazione dei contributi di esercizio ai gestori privati di trasporto pubblico in anticipo rispetto al secondo quadrimestre come previsto dai contratti in essere.

ORDINANZA n. 8 DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

del 17 marzo 2020

Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 in applicazione del D.L. del 23 Febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Ulteriori misure relative al trasporto pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n.1 del 26 febbraio 2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

RICHIAMATO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n.2 dell’8 marzo 2020 dal titolo “Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, emanata sulla base dello schema di cui al citato decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020;

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n.3 del 9 marzo 2020 recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Ordinanza ai sensi dell’art. 32,

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comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l’Unità di Crisi regionale per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

SENTITO il Responsabile del Servizio Emergenze di Protezione Civile Regionale nonché Responsabile regionale dell’Unità di Crisi dell’Emergenza Coronavirus ed il Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti;

PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

PRESO ATTO della decisione in data 11 Marzo 2020 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di dichiarare lo stato di PANDEMIA a causa dell’emergenza Coronavirus;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della regione Abruzzo n. 4 dell’11 marzo 2020 recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della regione Abruzzo n. 5 dell’11 marzo 2020 recante “Emergenza epidemiologica da Covid- 19- Ordinanza sui tirocini extracurriculari attivati nella regione Abruzzo”;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 7 del 13 marzo 2020 recante “Misure urgenti in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori indicazioni”;

VISTO l’art. 3, comma, lettera l) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.” che prevede che le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 che prevede che il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

DATO ATTO che i collegamenti di trasporto pubblico locale devono continuare ad essere assicurati, a fronte di una domanda di trasporto consistentemente ridotta per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado disposta dal DPCM 4 marzo 2020, nonché per la chiusura delle attività commerciali disposta dal DPCM 11 marzo 2020 e che pertanto le persone possono muoversi solo per le esigenze evidenziate nei citati DPCM (soprattutto lavorative e sanitarie);

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 6 del 12 marzo 2020 recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 in applicazione del D.L. del 23 Febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Misure relative al trasporto pubblico” che ha previsto che “la società TUA Spa e le società concessionarie dei servizi di TPL rimodulano i programmi di esercizio dei servizi di trasporto prevedendo fino al 3 aprile 2020, salvo diversa disposizione, l’applicazione dell’orario ordinario del periodo non scolastico, ed un’ulteriore

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riduzione, ai sensi del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020, delle restanti percorrenze chilometriche fino ad un massimo del 50%”;

DATO ATTO che, a seguito della sopra citata Ordinanza, l’offerta dei servizi è stata già rimodulata al fine di evitare ulteriori veicoli di contagio;

VISTO il Decreto Legge su COVID -19 c.d “Cura Italia“, approvato dal Governo il 16 marzo 2020; RITENUTO, alla luce dell’incremento del numero dei contagi e della constatazione dell’esiguo numero di

utenti che utilizzano in particolare i mezzi di trasporto ferroviario:

  1. di consentire la riduzione delle percorrenze su ferro, fino ad un massimo dell’80%, al fine di evitare ulteriori veicoli di diffusione del virus e di tutelare personale viaggiante e utenti;
  2. di confermare, anche a seguito della rimodulazione dei servizi, la necessità di continuare comunque ad assicurare le esigenze di mobilità conseguenti al DPCM 11 marzo 2020, ed in particolare del pendolarismo lavorativo e per l’accesso alle strutture sanitarie;
  3. di confermare, anche a seguito della rimodulazione dei servizi, la necessità di far rispettare le distanze di sicurezza tra le persone di cui all’Allegato 1, lettera D del DPCM 4 marzo 2020;

RITENUTO, altresì, al fine di mitigare le pesanti ricadute economico-finanziarie che si stanno producendo a carico delle aziende di trasporto a seguito della riduzione dei ricavi da traffico, di adottare, a cura del Dipartimento Trasporti e Infrastrutture, al fine di garantire la continuità del servizio, i seguenti provvedimenti:

  •   Autorizzazione, per la Società T.U.A. p.A., alla emissione di fattura trimestrale, relativa quindi ai servizi di trasporto pubblico eserciti al 31 marzo c.a., in deroga a quanto previsto dall’art. 6, comma 5 del contratto di servizio in essere tra Regione Abruzzo e TUA spa 2018-2027, che prevede l‘erogazione del corrispettivo su base quadrimestrale;
  •   Anticipazione dei provvedimenti di impegno e liquidazione dei contributi di esercizio relativi al secondo quadrimestre c.a. in favore delle aziende di tpl su gomma titolari di concessioni, rispetto alle scadenze previste dalla L.R. 22 febbraio 2012, n. 9 “Semplificazione delle procedure in materia di trasporto pubblico locale”, comunque non oltre il 31.03.2020;

    DATO ATTO che il presente provvedimento non determina oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto dispone l’erogazione, con una diversa tempistica, di risorse dovute in ottemperanza di contratto o concessioni in essere;

    ORDINA

  1. di inserire dopo il punto n.1 della Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 6 del 12 marzo 2020 il seguente punto n. 1 bis: “Per i servizi ferroviari la riduzione delle percorrenze può raggiungere la percentuale dell’80% a condizione che vengano in ogni caso garantite, anche a seguito della rimodulazione dei servizi, le distanze di sicurezza tra le persone di cui all’Allegato 1, lettera D del DPCM 4 marzo 2020;
  2. di autorizzare la Società T.U.A. p.A., alla emissione di fattura trimestrale, relativa quindi ai servizi di trasporto pubblico eserciti al 31 marzo c.a., in deroga a quanto previsto dall’art. 6, comma 5 del contratto di servizio in essere tra Regione Abruzzo e TUA spa 2018-2027, che prevede l‘erogazione del corrispettivo su base quadrimestrale;
  3. di autorizzare il Dipartimento Trasporti e Infrastrutture, ad adottare in via eccezionale, entro la settimana successiva alla scadenza di cui al precedente punto 2., il provvedimento di impegno e liquidazione del corrispettivo di cui al contratto di servizio in essere tra Regione Abruzzo e TUA S.p.A. 2018-2027, su base trimestrale, in deroga a quanto previsto dall’art. 6, comma 5 del citato contratto, che prevede l‘erogazione del corrispettivo su base quadrimestrale;
  4. di autorizzare il Dipartimento Trasporti e Infrastrutture, nei tempi tecnici necessari e comunque entro il 31 marzo 2020, ad adottare i provvedimenti di impegno e liquidazione dei contributi di esercizio relativi al secondo quadrimestre c.a., in favore delle aziende di tpl su gomma titolari di concessioni, in via anticipata rispetto alle scadenze previste dalla L.R. 22 febbraio 2012, n. 9 “Semplificazione delle procedure in materia di trasporto pubblico locale”;

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  1. di confermare, per tutto quanto non modificato dal presente provvedimento, quanto disposto dalla precedente Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 6 dell’12 marzo 2020;
  2. di stabilire la validità della presente ordinanza sino al giorno 3 aprile 2020, ovvero sino a nuovo e diverso provvedimento;
  3. di trasmettere la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Prefetti territorialmente competenti, ai comuni titolari di servizi di trasporto pubblico locale, al Dipartimento Protezione Civile regionale e alle aziende di TPL regionali;
  4. la presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

 

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